Dunque, si tratta di lavori che espongono gli operatori a gravi rischi di caduta dall'alto . Tra questi, sono comprese anche le opere di scavo, quando profondità indica superiori ai 2 metri, come nel decreto.
In tutte le attività che rientrano nella definizione di lavoro in quota è obbligatoria l'adozione di protezioni idonee a scontare i pericoli di caduta di persone e cose. Quindi, per tutelare lavoratori e aziende, cerchiamo di fare un po' di chiarezza e capire quali siano le situazioni che rientrano nella definizione di lavori in quota.
Ambienti e rischi dei lavori in quota: quali sono
Quando parliamo di lavori in quota intendiamo tutte quelle attività che espongono gli operatori a gravi rischi per la salute, legati al pericolo di caduta dall'alto.
Tali rischi possono manifestarsi in concorsi diversi e un approccio ad hoc. Non a caso la legislazione prevede un intervento progettuale specifico attraverso la figura del coordinatore per la sicurezza all'interno di cantieri edili civili o industriali.
Gli ambienti dove è più facile trovare situazioni di lavoro in quota sono appunto i cantieri mobili o temporanei, legati alle attività di: edilizia, impiantistica, ingegneria civile e manutenzione.
Esempi appropriati sono:
- lavori sospesi su fune;
- attività su piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
- attività di potatura di alberi;
- lavori sui tetti, parapetti, scale e ponteggi.
Sono situazioni di “lavoro” che tutte presentano criticità diverse condizioni e azioni di riduzione del rischio , per evitare infortuni, anche gravi.
Infatti, tra le casistiche degli incidenti più frequenti troviamo:
- cadute dall'alto, con conseguente rottura di arti o morte – possono essere dovute allo sfondamento di una copertura, oppure dalla perdita di equilibrio, mentre il lavoratore opera su un ponteggio, un’impalcatura o un tetto. Non è raro che siano tragica conseguenza dell’assenza di forme di protezione idonee, o al loro inadeguato utilizzo. Possono manifestarsi anche in conseguenza di uno scontro con ostacoli dovuto a penzolamento in quota;
- sospensione ed effetto pendolo – possono causare violenti urti, o perdita di conoscenza, quando il lavoratore, in seguito a caduta o scivolamento, rimane appeso nel vuoto sostenuto dall’imbracatura;
- urti o lesioni generiche – impatti, tagli o schiacciamenti, per errato uso dell'equipaggiamento anticaduta, o dovuti alla precipitazione di materiali, mentre vengono trasportati.
Questi incidenti possono portare a conseguenze gravi, fino alla morte del lavoratore. Mettere in atto comportamenti e tecniche appropriate per la sicurezza è dunque non solo un obbligo, ma un dovere morale.
Normativa di riferimento
In Italia, la normativa di riferimento per i lavori in quota è contenuta nel Titolo IV capo II del D.Lgs 81/08 (TUS) – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota. Tale normativa disciplina gli obblighi per datori di lavoro e dipendenti, ad esempio:
- idoneità degli ambienti di lavoro, con relative azioni di prevenzione del rischio;
- uso dei dispositivi di protezione anticaduta, con attenzione a dimensioni ed ergonomia, dando priorità agli strumenti collettivi (DPC), quali ponteggi, parapetti o scale, rispetto a quelli individuali (DPI di III categoria), come caschetti, imbragature, ecc.
- adeguata formazione teorica e pratica, fornita dal datore di lavoro per ogni specifica mansione.
Misure applicabili per la prevenzione del rischio
La prevenzione del rischio nei lavori in quota passa anche dall'allegato IV del decreto, che stabilisce misure applicabili a più contesti:
- gli edifici devono garantire stabilità in base a impiego e caratteristiche ambientali, anche in caso di manutenzione;
- i carichi trasportati in altezza non devono superare i limiti indicati dai luoghi adibiti a deposito;
- gli spazi destinati al lavoratore devono essere adeguati alla sua mansione;
- le vie di circolazione e fuga come scale, banchine e rampe devono essere adibite al corretto transito o evacuazione in caso d'emergenza, con dimensioni adeguate al numero potenziale di utenti passanti;
- scale fisse e a pioli devono essere sufficientemente resistenti a carichi massimi o affollamenti in situazioni d'emergenza;
- i ponteggi non devono presentare buche o sporgenze pericolose, garantendo il corretto passaggio con o senza merci;
- parapetti idonei in metallo o legno devono essere posti sui lati aperti di scale, pianerottoli, ponteggi, impalcature e rampe d'accesso;
- piattaforme mobili e montacarichi devono presentare adeguate barriere e superfici resistenti ai limiti di peso indicati;
- tutte le superfici di lavoro, transito e uscita devono essere dotate di un’idonea illuminazione artificiale, che sostituisca quella naturale in sua assenza o riduzione;
- alberi, fossati, edifici adiacenti o altri elementi naturali vanno inclusi nella valutazione di rischio.
Secondo l'art.105, tali regole si applicano ai lavori in quota per costruzione, demolizione o ristrutturazione di edifici, realizzazione d'impianti elettrici, idroelettrici o fotovoltaici. Ma anche a lavori d'ingegneria civile, scavi o attività forestali. Sono invece escluse dalla disciplina attività minerarie, marittime o inerenti a idrocarburi o gas.
L’informazione, la formazione e l’addestramento degli operatori addetti ai lavori in quota
È indispensabile richiamare l’attenzione sulla Sezione IV (Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro) del D.Lgs. 81/2008. Al suo interno, troviamo indicati gli obblighi del Datore di lavoro anche per l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori. Sono 3 gradi distinti e progressivi, a cui il datore di lavoro deve provvedere in base alle circostanze e alle mansioni che i lavoratori dovranno svolgere.
Infatti, se l’informazione consente di acquisire le conoscenze sui rischi connessi all’attività svolta, spetta alla formazione il compito di sviluppare le competenze necessarie al “saper fare” in sicurezza. Tuttavia, è solo con l’addestramento che è possibile acquisire i comportamenti idonei. Ovvero, acquisire la consapevolezza delle proprie mansioni e comprenderne l’impatto sulla sicurezza, sia propria che delle altre persone.
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