Ogni luogo di lavoro può essere purtroppo scenario di episodi spiacevoli. Perciò, nell'ottica di tutelare la salute e l'integrità dei lavoratori durante lo svolgimento delle loro mansioni, il datore di lavoro è obbligato a istituire una squadra di emergenza sempre presente in azienda e a garantire che vengano stilati idonei piani di prevenzione e sicurezza.
Dunque, nel caso di emergenze in corso, è necessario sia presente personale qualificato a stabilire la priorità delle azioni con efficacia, fino all’arrivo del soccorso pubblico. Ma chi sono questi addetti alle emergenze? Quanti devono essere? Quali corsi di formazione sono obbligati a frequentare? Possono rifiutare la nomina? Scopriamo ogni dettaglio insieme.
Identikit degli addetti alle emergenze
L’addetto alle emergenze è un lavoratore identificato e designato tra quelli in organico, che ha l’incarico di mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie. Si possono distinguere le figure di:
- Addetto all'evacuazione e antincendio. Verifica le vie di fuga, controlla che le attrezzature di protezione siano presenti ed efficienti. È sua cura inoltre verificare l’interruzione della corrente al termine delle attività. Dispone che i materiali infiammabili e i rifiuti combustibili vengano rimossi o depositati in ambienti sicuri. Attiva protocolli di contenimento in caso di sviluppo di fiamme e si coordina con gli altri addetti per mettere in salvo i dipendenti.
- Addetto al primo soccorso. Riconosce uno stato di emergenza medica, garantisce l’intervento immediato ed essenziale in caso di malore o infortunio. È il riferimento e il collegamento con il personale sanitario esterno. Non li sostituisce, ma ne integra e coadiuva le funzioni. Di sua pertinenza è assicurarsi che i presidi di assistenza e salvataggio siano in loco e fruibili.
Chi nomina gli addetti primo soccorso e antincendio?
Di norma, la nomina degli addetti antincendio e primo soccorso all’interno dell’azienda spetta al datore di lavoro. La procedura prevede un atto formale che attribuisce la responsabilità e l’autorità funzionali al ruolo.
I lavoratori designati come addetti alle emergenze non possono rifiutare l’incarico, salvo per motivi adeguatamente documentati (problemi di salute o altre contingenze). Ma si tratta di una circostanza piuttosto rara. Infatti, nella scelta il datore di lavoro deve tenere adeguatamente conto di condizioni fisiche e capacità delle persone individuate.
L’obiettivo è affidare l’incarico ai lavoratori più meritevoli e preparati. A tale scopo, è sempre dovere del datore di lavoro, informare e formare sia gli addetti alle emergenze che i dipendenti, circa i pericoli ai quali possono essere esposti. Inoltre, è suo onere fornire il personale dei dispositivi di protezione individuale e collettiva (DPI e DPC).
Previa adeguata formazione e aggiornamento, l’addetto gestione emergenze può identificarsi anche con lo stesso datore di lavoro. Questa possibilità è stata ampliata con il D.Lgs. 151/2015, che ha concesso di superare il precedente limite di 5 lavoratori oltre i quali il datore di lavoro non poteva assumere questo incarico. Con questo aggiornamento, il datore di lavoro può rivestire il ruolo di addetto alle emergenze in questi casi:
- aziende artigianali ed industriali fino a 30 lavoratori;
- ditte agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
- imprese ittiche fino a 20 lavoratori;
- aziende di altri comparti fino a 200 lavoratori (sono escluse le centrali nucleari, termoelettriche, estrattive, di fabbricazione esplosivi e le strutture di ricovero pubbliche e private).
Addetti emergenza: quanti devono essere?
Non esistono indicazioni precise su quanti addetti alle emergenze debbano esserci in un’azienda. La legge suggerisce solo che la squadra emergenze deve avere un numero di componenti proporzionato alle esigenze, dimensioni e caratteristiche dell’impresa stessa.
Vi è infatti la necessità di garantire la costante presenza di qualcuno che sia in grado intervenire tempestivamente in questi ambiti. Questo comporta per il datore di lavoro l’obbligo di ragionare su un numero minimo di persone da coinvolgere, così che in assenza di uno o più addetti, vi sia comunque qualcuno formato per gestire la situazione emergenziale. È chiaro che la nomina degli addetti alle emergenze deve quindi essere ragionata secondo buon senso, anche in base ai rischi connessi all’attività.
Si consideri poi che uno stesso lavoratore può assumere sia il ruolo di addetto antincendio che di primo soccorso e che una situazione emergenziale può richiedere un contemporaneo intervento su entrambe le emergenze. Per finire, gli stessi addetti alle emergenze antincendio possono trovarsi esposti al rischio di infortunio e quindi avere bisogno che qualcuno li soccorra.
I corsi per gli addetti alle emergenze
Come accennato, è possibile acquisire il ruolo di operatori addetti alla gestione delle emergenze dietro nomina del datore di lavoro. Tuttavia, l’incarico diventa effettivo solo al termine di un percorso di formazione obbligatorio. E non si tratta solo di un obbligo di legge, ma è anche una questione di consapevolezza e coscienza, poiché chi ricopre questi delicati ruoli in azienda è responsabile della sicurezza e dell’integrità di altre persone.
I corsi di formazione per gli addetti alle emergenze sono diversi in base alla mansione e al livello di rischio in azienda:
- corso per addetto antincendio – strutturato su moduli con durata variabile di 4, 8 e 16 ore in base al crescente livello di rischio, suddivisi tra lezioni in aula ed esercitazioni pratiche. Per specifici settori, in particolare per chi frequenta il corso di livello 3 (rischio alto), è previsto l’esame abilitante presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco;
- corso addetto primo soccorso – strutturato su moduli con durata dalle 12 alle 16 ore. La durata e il contenuto dipendono dalla classificazione aziendale (gruppo A, B o C), ovvero se il l’attività rientra in alcune categorie specifiche e/o appartiene ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore o inferiore a quattro, congiuntamente al numero di lavoratori presenti.
A prescindere da queste differenze, che ti invitiamo ad approfondire con i nostri esperti, l’aspetto essenziale è sempre la preparazione degli addetti alle emergenze. SicurGym è un partner affidabile nell’erogazione di percorsi formativi per la sicurezza sul lavoro a norma di legge, con formatori certificati, in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 del D.M. 02 settembre 2021.
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